Le certificazioni di qualità emesse da Organismi accreditati da Enti riconosciuti dall’associazione mondiale degli Enti di Accreditamento (IAF- International Accreditation Forum Multilateral Agreements) sono valide al pari di quelle emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti all’associazione europea EA.

Confermato anche con una sentenza del 22 luglio 2021 n 5513 emessa dal Consiglio di stato, sez. 5.

Sentenza: “il sistema normativo , pur prevedendo una certificazione “tipica di qualità” rilasciata da organismi accreditati, impone alle stazioni appaltanti il riconoscimento dei certificati equivalenti rilasciati da organismi stabili in altri Stati membri e di consentire, a determinate condizioni, agli operatori economici, di dimostrare che le misure di garanzia della qualità proposte, soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste, rispondendo all’esigenza di favorire la più ampia partecipazione alle gare degli operatori economici, in condizioni di parità e di non discriminazione.”

Tutto ciò chiarito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione tramite un Comunicato firmato dal Presidente.

Grazie al principio generale del mutuo riconoscimento, volto a favorire la libera circolazione dei beni e dei servizi sui mercati internazionali.

Le indicazioni fornite dall’Autorità fanno riferimento alle previsioni dell’articolo 84, comma 4, del codice dei contratti pubblici in merito al conseguimento dell’attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.

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