Il covid-19 è entrato nelle nostre vite sconvolgendole. Sia nella sfera privata e sia nella nostra vita quotidiana.
Prendiamo ad esempio, una novità a cui siamo sottoposti in più momenti della giornata. Parliamo della misurazione della febbre, con attinenza alla protezione dei dati personali.
A tal proposito, documenti come Faq e linee guida, ci illustrano importanti chiarimenti.
Nello specifico le Faq a tema “Covid-19 e Protezione dei dati, pubblicate sul sito del Garante privacy, ci danno un aiuto in materia di: scuola, sanità e lavoro.
Andiamo a vedere nel mondo del lavoro, la misurazione della temperatura, all’entrata in azienda, come viene trattata.
Il Garante conferma che tale misura è applicabile a chiunque: dipendente, fornitore o visitatore occasionale.
e ribadisce l’importante distinguo tra la semplice rilevazione della temperatura (sempre possibile) e la registrazione della stessa.
C’ è una differenza tra la rilevazione della temperatura e la registrazione, ed è che la prima
È sempre possibile, mentre la registrazione, è consentita solo se si supera il limite di temperatura consentito, ovvero oltre i 37.5 gradi, e che giustifica e documenta il non permesso ad entrare in azienda e, appunto, le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.
La registrazione, comunque, non è necessaria per i visitatori occasionali.
Se poi, qualunque soggetto che debba entrare in azienda, proviene da zone a rischio, o è stato a contatto con persone infette, deve presentare un autocertificazione, contenente dati necessari per evitare la diffusione del virus, ma non dati personali e il nome della località visitate.
Il Garante della Privacy deve, inoltre, far partecipe, il medico competente dell’azienda, di segnalare al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità dei dipendenti.
Mentre per quanto riguarda il nominativo di un lavoratore affetto da Covid-19, non deve essere comunicato agli altri dipendenti e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Va comunicato all’autorità sanitaria competente.